| Statuto del Comune di Ruffrè - Mendola |
PREAMBOLO
"La terra di Ruffrè è situata nell'Alta Valle di Non in una
amena valletta circondata da selve di larici e di abeti,
profumati di ossigeno e resine alpestri, all'imboccatura del
Passo della Mendola, Oasi icercata di frescura e di pace".
Rifreto (1271) Rifredum (1456) Fondoy (1456) Fandoi (1541)
Ruffredum (1553)
Il significato toponomastico deriva da RIVUS FRIGIDI =
ruscello freddo che assieme col rio Diavola confluiscono alla
Valle.
Si presume l'origine dell'abitato in epoca medioevale,
menzionato per la prima volta nel 1271 come Masum de Rifreto.
Formatosi al tempo in cui i Rottemburg, signori di Caldaro e
Castelfondo, colonizzarono questa parte della giurisdizione
tirolese.
L'insediamento assume la forma sparsa del maso isolato
abitato da pastori, carbonai, raccoglitori di resina,
legnaioli.
Le radici di questo trapianto, parte di nazionalità
latina e parte di nazionalitа tedesca, si intravedono nel
legame delle prime genti con Caldaro, come dimostra il
desiderio di calare su slitte i morti a seppellire nel
cimitero di S. Nicolт, anche se il rito religioso di commiato
lo officiava la Pieve di Sarnonico.
I masi distribuiti nella zona sono numerosi, alcuni
provengono dall'insediamento originale, altri di recente
formazione:
Maso Valle, Michei, Molin, Lenardi, Rampon, Costa, Lana,
Poar, Coflari, Violer, Cristini, Rautazzi, Rueda, Vallette,
Case nuove, Seppi, Rщ, Giordani, Bozzi, Stock, Grisuela,
Fait, Cornichel. Pi— alcuni nomi non piщ usati. Maso Adam,
Cloma, Bianco, Zucat, Praia, Gabrieli, Laghi, Mendol.
Originariamente i soli possessi dei ruffredani erano
proprio alcuni di questi masi , il terreno attorno e qualche
porzione di bosco in montagna. L'espansione successiva del
nucleo abitativo diede l'avvio alle secolari controversie con
la Comunitа confinante di Cavareno. Attraverso diversi
avvenimenti il ricorso del 1556, l'arbitrato 1749, l'accordo
di divisione 1853, si giunse agli inizi di questo secolo
senza una soluzione conclusiva della disputa. Durante l'epoca
fascista il Comune di Ruffrè assieme con Ronzone, Sarnonico e
Seio, fu aggregato al Comune di Cavareno al quale resta
conglobato fino al 1952. Dopo aver riacquistato la propria
sede municipale vengono risolte definitivamente le
controversie ancora esistenti.
Il Comune è inoltre costituito da due ulteriori nuclei
abitativi che si sono formati in tempi diversi, come risposta
a diverse prospettive turistiche. Il primo di antica origine
e passato splendore è il Passo della Mendola, celebre centro
turistico nato alla fine dello scorso secolo e sorto sulle
proprietа dell'antico Maso osteria è attualmente
caratterizzato da un nucleo alberghiero.
Il secondo di recente costruzione, prende il nome di
Villini dell'alpe, è formato da numerose villette immerse nel
bosco e sorge intorno alle localitа denominate Pozza del
Miglio e Maso Rueda. Entrambi sono diventati parte integrante
del territorio e della vita comunale.
TITOLO I
IL COMUNE
ART. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA
Il Comune di Ruffrè, ente locale autonomo, rappresenta
la sua Comunitа, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo. Della sua autonomi si avvale per il conseguimento
dei propri fini istituzionali e per lo svolgimento della
propria attivitа, alla quale provvede nel rispetto della
Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione, della
Provincia Autonoma e del presente statuto.
ART. 2 - SEDE E TERRITORIO
Il Comune ha sede presso il municipio di Ruffrè.
Le adunanze degli organi elettivi comunali si svolgono nella
sede comunale, salvo esigenze particolari che richiedono la
riunione in altra sede idonea ed allo scopo determinata.
Il Comune è costituito dal proprio territorio catastale
denominato Comune Catastale Ruffrè.
L'estensione del territorio è pari a 662 ettari e lo
stesso confina con i Comuni catastali di: Cavareno, Caldaro,
Seio II e Sarnonico.
ART. 3 - SEGNI DISTINTIVI
Il Comune ha un proprio stemma, quello già in uso,
avente le caratteristiche ed i colori di cui in allegato al
presente statuto . L'uso e la riproduzione di tale simbolo
per fini non istituzionali è subordinato a specifica
autorizzazione del Sindaco.
ART. 4 - FINALITA' E COMPITI
Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo
territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi
interpretando anche i problemi e le esigenze dell'intera
popolazione dimorante; promuove lo sviluppo e il progresso
civile, sociale, morale, economico e culturale, ispirandosi
ai valori ed ai principi generali della Costituzione
Italiana;
- persegue la collaborazione e la cooperazione con
tutti i soggetti pubblici e privati, garantendo la
partecipazione dei cittadini singoli o associati alle scelte
politico -amministrative;
- tutela i valori delle risorse ambientali, naturali,
storiche, culturali e religiose presenti nel proprio
territorio per garantire una migliore qualit… della vita;
- concorre alla salvaguardia dell'ambiente e alla riduzione dell'inquinamento per assicurare l'uso delle risorse alle
generazioni sicure;
- attiva tutte le funzioni amministrative per favorire lo
sviluppo economico nei vari settori con particolare
riferimento alla propensione turistica del proprio territo
rio;
- sostiene le attivitа ed iniziative del volontariato e delle
libere associazioni formalmente costituite;
- realizza le proprie finalitа adottando il metodo e gli
strumenti della programmazione, coordinandole con gli altri
Comuni, Consorzi, ed altri Enti territoriali;
- concorre, anche attraverso i rapporti di gemellaggio con
altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di
cooperazione, per lo sviluppo economico, sociale, culturale,
e democratico;
- l'attivitа amministrativa è improntata a criteri di
economicitа, efficacia, trasparenza, partecipazione,
collaborazione, semplificazione, imparzialitа e
responsabilitа;
- promuove la solidarietа della comunitа locale rivolgendosi
in particolare alle fasce di popolazione piщ svantaggiate,
anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi
o strutture ad esse specialmente rivolti.
TITOLO IIш
ORGANI ELETTIVI
ART. 5 - ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE
Gli organi elettivi del Comune sono il Consiglio, la
Giunta e il Sindaco.
CAPO Iш
IL CONSIGLIO
ART. 6 - RUOLO E COMPETENZE
- Il Consiglio Comunale è composto da quindici Consiglieri
eletti, rappresenta la comunitа locale, individuandone ed
interpretandone gli interessi generali, quale organo di
governo ed indirizzo, nonchè di controllo politico -
amministrativo.
- esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed
esercita le competenze assegnategli dalla Legge Regionale e
le altre previste nell'ambito della legge dallo Statuto.
- stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le
attività di amministrazione e di gestione operativa, ed
esercita su tutte le attivitа del Comune il controllo
politico - amministrativo affinchè l'azione complessiva
dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti
fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalitа
stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai
regolamenti.
- il Consiglio pur altresì esprimere direttive per l'adozione
da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i revisori
dei conti abbiano segnalato la necessitа in relazione
all'amministrazione e alla gestione economica delle
attivitа comunali.
ART. 7 CONSIGLIERI COMUNALI
I Consiglieri comunali rappresentano la comunitа alla
quale costantemente rispondono, esercitano le loro funzioni
senza vincolo di mandato, con piena libertа di opinione e
di voto e sono responsabili dei voti che esprimono sui
provvedimenti deliberati dal Consiglio comunale.
Hanno il diritto di esercitare l'iniziativa per tutti
gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza
deliberativa del Consiglio e di presentare all'esame del
Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di
risoluzione.
Hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dal
Segretario comunale copie di atti e di documenti che
risultano necessari all'espletamento del loro mandato, in
esenzione di spesa.
Hanno l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e
i dati ricevuti, nei casi determinati dalla legge, dal
regolamento o dall'Amministrazione.
Il Consigliere che per motivi personali abbia interessi
ad una deliberazione, deve astenersi dall'adunanza per la
durata del dibattito e della votazione stessa.
Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono
presentate dal Consigliere medesimo al rispettivo Consiglio
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e
diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio
comunale la relativa surrogazione, che deve avvenire entro
quindici giorni dalla data di presentazione delle
dimissioni.
I consiglieri Comunali decadono dalla carica nei casi
e con le modalitа previste dalla legge.
Ai consiglieri spetta una indennitа di presenza
determinata nel 40% della misura massima stabilita dalla
legge.
ART. 8 - SESSIONI E CONVOCAZIONI
Il regolamento stabilisce modalitа e termini per la
convocazione del Consiglio.
L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni
ordinarie, straordinarie ed urgenti.
E' convocato d'urgenza in seduta ordinaria per
l'esercizio delle sue funzioni e per l'adozione dei
provvedimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto.
Nel caso di richiesta di convocazione straordinaria da
parte di un quinto di Consiglieri, il Sindaco convoca il
Consiglio comunale entro quindici giorni dal ricevimento
della richiesta.
E' convocato d'urgenza nei modi e nei termini previsti
dal Regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi
relativi rilevanti e indilazionabili e sia assicurata la
tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti
relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
E' regolarmente costituito con la presenza di oltre con
la presenza di oltre metа dei Consiglieri comunali assegnati.
Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i
casi nei quali secondo la Legge o il Regolamento, esse
debbono essere no pubbliche.
Ove, per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca
regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno
diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno o
con altro ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente
l'intervento di sette consiglieri comunali ferme restando le
maggioranze richieste per particolari deliberazioni.
Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano
essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori
argomenti no compresi nell'ordine del giorno della seduta di
prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si
osservano i requisiti relativi alla seduta di prima
convocazione.
Alla seduta del Consiglio comunale possono essere
invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende,
Societа per Azioni, Consorzi, Commissioni, nonchè dirigenti e
funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti
incaricati della predisposizione di studi e progetti per
conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva
pertinenza.
ART. 9 -DELIBERAZIONI DELLE PROPOSTE
L'iniziative delle proposte di atti e provvedimenti di
competenza del Consiglio comunale, stabilite dal Regolamento,
spetta alla Giunta, al Sindaco e a ciascun consigliere.
Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende
approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei
votanti, salvo i casi in cui la legge prescrive espressamente
la maggioranza degli aventi diritto o altre maggioranze
qualificate.
Al fine della determinazione della maggioranza si
computano fra i votanti gli astenuti, non si computano invece
coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su
scheda, le schede nulle.
Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese.
Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti
dalla Legge e dal Regolamento.
In caso di urgenza le deliberazioni possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso
dalla maggioranza dei componenti.
ART. 10 - GRUPPI CONSILIARI
I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un
Gruppo Consiliare.
Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo
Consigliere, a costui sono riconosciute la rappresentanza e
le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare.
Ciascun Gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo
Gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del
Consiglio neo eletto.
Il Regolamento definisce le altre competenze dei Gruppi
Consiliari, le norme per la loro formazione, per il loro
funzionamento ed i mezzi di cui dispongono per esercitare le
loro funzioni.
Il Sindaco, in funzione di Presidente della adunanze
consiliari, puт indire la conferenza dei Capi gruppo per
consultazioni e per la programmazione delle riunioni del
Consiglio Comunale.
CAPO IIш IL SINDACO
ART. 11 - RUOLO E COMPETENZA
Il Sindaco capo dell'Amministrazione comunale
rappresenta il Comune e la Comunitа, promuove le iniziative e
gli interventi piщ idonei per realizzare le finalitа
istituzionali del Comune.
Convoca e presiede il Consiglio comunale, la Giunta ed
eventuali commissioni, fissandone l'ordine del giorno.
Promuove iniziative per assicurare che, uffici, servizi
e istituzioni, svolgano le loro attivitа secondo gli
obiettivi indicati dal Consiglio in coerenza con gli
indirizzi attivi espressi dalla Giunta.
Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle
liti.
Quando lo richiedano ragioni particolari pu•, sentita la
Giunta, incaricare uno o piщ Consiglieri dell'esercizio
temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza
inerenti specifiche attivitа e servizi.
In caso di assenza o impedimento, purchè comunicati, il
Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a Lui attribuite
dalla Legge e dallo Statuto dal Vicesindaco, nominato dal
Sindaco.
Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un
vicesindaco scegliendoli fra i consiglieri eletti e ne da
comunicazione al Consiglo nella prima seduta successiva alla
elezione.
Nel caso di contemporanea documentata assenza od
impedimento del Sindaco o del Vicesindaco, ne esercita
temporaneamente le funzioni l'Assessore piщ anziano di etа.
Presiede le commissioni di gara nel caso in cui il
Segretario comunale intervenga nelle stesse quale Ufficiale
rogante.
Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed
attuazione degli accordi di programma. Sottoscrive le
convenzioni amministrative con altre Amministrazioni con i
privati aventi ad oggetto i servizi e le funzioni comunali.
Emana gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le
sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le
abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di
consenso comunque denominati, che la Legge, lo Statuto, o i
Regolamenti non attribuiscono alla competenza della Giunta,
del Segretario e dei dirigenti.
Rilascia gli attestati di notorietа pubblica.
Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate
dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, ivi compresa la
nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.
Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite
dalla Legge e sovrintende ai sevizi di competenza statale
attribuiti al Comune
Il Sindaco puт, con atto sempre revocabile, delegare
proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori,
nell'ambito delle previsioni contenute nel programma puт
delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il
Comune nei Consorzi o altri enti e societа ai quali lo stesso
partecipa, quando non possa provvedervi personalmente. Le
deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio
comunale nella prima adunanza successiva.
Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del
giorno. Promuove e coordina l'attivitа degli assessori,
distribuendo tra essi le attivitа istruttorie sulla base del
programma. Invita gli Assessori a provvedere sollecitamente
al compimento di specifici atti di amministrazione,
riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.
CAPO IIIш LA GIUNTA COMUNALE
ART. 12 - GIUNTA COMUNALE
La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune.
Essa opera per l'attuazione del programma, nel quadro degli
indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di sua
competenza.
Essa è composta dal Sindaco che la presiede, e da
quattro Assessori.
Il Sindaco nomina gli Assessori. tra cui il Vicesindaco
scegliendoli fra i Consiglieri eletti.
Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla
competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze
attribuite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti al
Sindaco, al Segretario o ad altri funzionari.
ART. 13 - ELEZIONI DEL SINDACO
Il Sindaco viene eletto secondo le modalitа previste
dalla vigente normativa in materia.
ART. 14 - FUNZIONAMENTO
La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma
collegiale, con le modalitа stabilite dal regolamento
approvato dal Consiglio.
La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metа
dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che
non si debba procedere diversamente secondo la legge.
Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di
voto il Segretario comunale, che vi puт prendere la parola in
relazione alle proprie specifiche responsabilitа e su
richiesta del Sindaco e degli Assessori interessati in merito
a tutti gli argomenti.
Il sindaco puт revocare uno o piщ Assessori, dandone
motivata comunicazione al Consiglio.
ART. 15 - ASSESSORI
Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro
voto all'esercizio della potestа collegiale della Giunta.
Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei
piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di
attivitа affidato alla loro responsabilitа.
Esercitano, per delega del Sindaco e sotto la
propria responsabilit… le funzioni di sovrintendenza al
funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione
degli atti, nonchè ai servizi di competenza statale, se
legalmente previste nell'ambito di aree e settori di attivitа
specificatamente definiti.
ART. 16 MOZIONE DI SFIDUCIA
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, approva per
appello nominale una mozione di sfiducia motivata e
sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non
prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua
presentazione.
se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene
nominato un Commissario.
TITOLO VIш
LA PARTECIPAZIONE
ART. 29 - PARTECIPAZIONE
. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei
cittadini e dei residenti all'attivitа dell'ente al fine di
assicurare il buon andamento, l'imparzialitа e la trasparenza
Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme
associative e cooperative ed in particolare le associazioni
rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei disabili,
nonchЉ le associazioni culturali, educative, di istruzione e
sportive, incentivandone l'accesso alle strutture e ai
servizi dell'ente.
L'amministrazione puт prevedere forme di consultazione
per acquisire il parere della comunitа locale, di formazioni
sociali, di specifici settori della popolazione e di soggetti
economici su particolari problemi.
Al fine di promuovere la partecipazione democratica di
cittadini e di residenti, nonchè di valorizzare le autonome
forme associative e cooperative il Comune prevede e
disciplina:
- assemblee pubbliche;
- comitati di studio consultivi;
- ricerche e sondaggi;
- convenzioni;
- consigli comunali aperti;
- incontri con la popolazione promossi dal Sindaco;
- rapporti con agenzie culturali, religiose, economiche,
turistiche presenti nel territorio;
- comitati a partecipazione di organismi senza fini di lucro
o di associazione di rappresentanza e tutela di particolari
categorie.
ART. 30 - ISTANZE E PETIZIONI
Ogni residente nel Comune puт inviare agli organi
comunali istanze o petizioni relative agli oggetti di
competenza dell'organo interpellato.
L'organo interpellato risponde alle istanze o petizioni
nei modi e tempi stabiliti dal regolamento e comunque fino a
compiuta disciplina della materia, entro trenta giorni dal
ricevimento delle singole richieste.
ART. 31 - CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM
Possono essere richiesti referendum consultivi e
propositivi in relazione a problemi e materie di competenza
locale.
Con il referendum sono chiamati a votare gli elettori
per il Consiglio comunale.
non possono essere indetti referendum in materia di
tributi locali e di tariffe, nè su materie che sono state
soggetto di consultazione referendaria nell'anno precedente.
Anche in assenza di richieste, il referendum pu• essere
disposto dal Consiglio comunale
Possono richiedere il referendum il 20% (venti percento)
degli elettori per il Consiglio comunale.
Il regolamento disciplina la presentazione della
richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le
modalitа organizzative della consultazione.
Il referendum è indetto entro 120 giorni dalla
presentazione della richiesta ed Љ valido se vi avrа
partecipato oltre il 50 % degli aventi diritto.
Spetta al Consiglio comunale pronunciarsi sulla
ammissibilitа dei referendum.
ART. 32 - PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Gli elettori nel Comune, in numero di almeno dieci
possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti
amministrativi. Ogni proposta determina le persone che
rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.
Il Sindaco trasmette le proposte, entro 30 giorni dalla
presentazione, all'organo competente, corredandole del parere
del Segretario e dai responsabili dei servizi interessati,
nonchЉ dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
L'organo competente, o se si tratti del Consiglio la
commissione consigliare, sente i rappresentanti dei
proponenti entro quindici giorni dalla trasmissione della
proposta.
Qualora tra l'Amministrazione comunale ed i
rappresentanti dei proponenti, nel perseguimento del pubblico
interesse, siano raggiunte intese sul contenuto del
provvedimento cui si riferisce la proposta, di esse Љ dato
atto in apposito verbale .
Gli uffici comunali collaborano coni proponenti fornendo
ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali che su
quelli formali e procedurali.
ART. 33 - DIFENSORE CIVICO
Per il miglioramento dell'azione amministrativa
dell'ente e della sua efficacia, puт essere istituito il
Difensore Civico, il quale svolge il ruolo di garante
dell'imparzialitа e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale e, su denuncia degli interessati,
sulla base di notizie pervenute o di propria iniziativa,l si
attiva per accertare e se possibile, eliminare abusi,
disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei
confronti dei cittadini. Opera in piena indipendenza
gerarchica rispetto ad altro organi del Comune.
Questo Istituto viene attivato mediante convenzione con
il Difensore Civico operante nel territorio della Provincia
Autonoma di Trento ai sensi della disciplina relativa.
All'atto dell'insediamento il Difensore Civico presta
giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula:
Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato, le leggi
della Regione Trentino alto Adige e della Provincia Autonoma
di Trento, lo Statuto del Comune di RuffrЉ e di adempiere le
mie funzioni al solo scopo di perseguire il pubblico bene".
La convenzione con il Difensore Civico Provinciale è
stipulata dal Sindaco previa deliberazione della Giunta.
Essa prevede l'assunzione da parte del Difensore civico degli
obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, nonchЉ la
determinazione del compenso spettantegli.
L'incaricato assume le funzioni di Difensore Civico del
Comune con il giuramento da pronunciarsi secondo la formula
stabilita al quinto comma del presente articolo.
TITOLO VIIш
ART. 34 - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI
Il termine massimo entro cui deve concludersi ciascun
tipo di procedimento è di sessanta giorni a decorrere dal
ricevimento della domanda salvi i casi in cui un diverso
termine è fissato dalla Legge o dai Regolamenti.
Il Consiglio comunale determina con regolamento:
a) in
quali casi il termine puт essere prorogato, sospeso o
interrotto, e con quali modalitа.
b) l'unitа organizzativa responsabile dell'istruttoria del
procedimento;
c) i criteri per l'individuazione del responsabile
dell'istruttoria;
d) le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad
appalti per servizi, forniture o opere pubbliche, alle
concessioni edilizie, alle licenze commerciali, alle
autorizzazioni amministrative e ad analoghi provvedimenti,
quando esse non siano giа computamente disposte dalla
legge.
ART. 35 - TERMINE DEL PROCEDIMENTO
Il termine di cui all'art. 34 Iш paragrafo, è portato a
conoscenza del pubblico mediante apposti avvisi negli uffici
cui il pubblico accede per la richiesta del provvedimento.
ART. 36 - TRATTAZIONE DELLE PRATICHE
Il Segretario Comunale cura l'istruttoria del
procedimento, in modo che esso si svolga con tempestivitа ed
efficacia.
Eventuali richieste di documentazione integrativa sono
rivolte al destinatario con un atto in cui sono rilevate
tutte le carenze di documentazione riscontrate.
ART. 37 - PARTICOLARI FORME DI PUBBLICITA'
Il segretario Comunale assicura che siano posti a
disposizione, per la loro libera consultazione, i seguenti
atti:
- lo Statuto
- i Regolamenti
- il Bilancio Pluriennale
- il Bilancio di previsione annuale
- i Piani Urbanistici
- tutti gli atti di pianificazione e programmazione del
Comune
- ogni atto generale deliberato dal Consiglio comunale
- ogni altro atto di particolare interesse per la Comunitа.
ART. 38 - ACCESSO DEI CITTADINI
Chiunque vi abbia interesse puт accedere ai documenti
amministrativi del Comune, delle aziende, enti, istituzioni
da esso dipendenti.
Sulla domanda di visone si provvede. nell'orario e con
le modalitа stabilite, immediatamente. Al rilascio delle
copie si provvede con sollecitudine, nel limite della
disponibilitа di mezzi.
Il regolamento disciplina le modalitа per la
presentazione delle domande di accesso, per l'accesso per il
rilascio di copie e per il pagamento del somme dovute, in
modo che sia assicurata l'immediatezza dell'accesso e la
massima semplicitа delle procedure, senza aggravi di tempo,
di attivitа e di spesa per i richiedenti.
Il Segretario comunale o il diverso funzionario indicato
dal regolamento oppone, nei casi previsti dalla legge, il
rifiuto, la limitazione e il differimento dell'accesso, con
atto motivato e comunicato per iscritto entro 15 giorni.
TITOLO VIIIш
ART. 39 - CRITERI GENERALI
La gestione finanziaria del Comune si fonda sul
principio della certezza delle risorse, proprie e
transitorie, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
Il Comune esercita la potestа impositiva e decisionale
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle
tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo i criteri
di giustizia e ne perseguimento dei fini statutari.
Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono
fissati, di norma,secondo il criterio della tendenziale
copertura dei costi di gestione.
Nella determinazione delle tariffe dei servizi di
stretta necessitа sociale il Comune puт tenere conto della
capacit… contributiva degli utenti.
ART. 40 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
La gestione contabile del Comune è disciplinata,
nell'ambito delle Leggi e dello Statuto , sulla base di
apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con
la maggioranza degli aventi dritto.
Il Comune delibera nei termini di Legge i bilancio di
previsione per l'anno successivo, redatto in termini di
competenza e di cassa, osservando i principi di universalitа,
veridicitа, integritа specificazione, pareggio finanziario ed
equilibrio economico.
Il bilancio è redatto in modo da consentirne la lettura
dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed
interventi. Esso è corredato da una relazione previsionale e
programmatica.
Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di
ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura
finanziaria.
Al Conto consuntivo è allegata una relazione
contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia
dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi deliberati.
Il conto consuntivo e la relazione di cui al comma
precedente sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno
ternata giorni prima del termine fissato dalla Legge per
l'approvazione da parte del Consiglio medesimo.
ART. 41 - REVISIONE ECONOMICA
Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei Conti a
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Il Revisore dei Conti collabora con il Consiglio
Comunale esercitando la vigilanza sulla regolaritа contabile
e finanziaria della gestione, segnalando eventuali
irregolaritа.
Per l'esercizio della sua finzione ha diritto di accesso
agli atti e documenti dell'Ente.
Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione, mediante apposita
relazione che accompagna la proposta di deliberazione
consiliare sul conto consuntivo.
TITOLO IX
NORME TRANSITORIE
ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO
Lo Statuto Comunale, adottato ai sensi della legge,
entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino alto Adige.
I vigenti regolamenti comunali, manterranno la loro
efficacia sino all'adozione degli strumenti normativi
previsti dal presente statuto.
|
 |