comune di ruffre provincia di trento
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Maso Lana, 3 - 38010 Ruffrè-Mendola (TN)
Tel. 0463 870004 - Fax 0463 870130

 Statuto del Comune di Ruffrè - Mendola

PREAMBOLO

"La terra di Ruffrè è situata nell'Alta Valle di Non in una amena valletta circondata da selve di larici e di abeti, profumati di ossigeno e resine alpestri, all'imboccatura del Passo della Mendola, Oasi icercata di frescura e di pace". Rifreto (1271) Rifredum (1456) Fondoy (1456) Fandoi (1541) Ruffredum (1553)
Il significato toponomastico deriva da RIVUS FRIGIDI = ruscello freddo che assieme col rio Diavola confluiscono alla Valle.
Si presume l'origine dell'abitato in epoca medioevale, menzionato per la prima volta nel 1271 come Masum de Rifreto. Formatosi al tempo in cui i Rottemburg, signori di Caldaro e Castelfondo, colonizzarono questa parte della giurisdizione tirolese.
L'insediamento assume la forma sparsa del maso isolato abitato da pastori, carbonai, raccoglitori di resina, legnaioli.
Le radici di questo trapianto, parte di nazionalità latina e parte di nazionalitа tedesca, si intravedono nel legame delle prime genti con Caldaro, come dimostra il desiderio di calare su slitte i morti a seppellire nel cimitero di S. Nicolт, anche se il rito religioso di commiato lo officiava la Pieve di Sarnonico.

I masi distribuiti nella zona sono numerosi, alcuni provengono dall'insediamento originale, altri di recente formazione: Maso Valle, Michei, Molin, Lenardi, Rampon, Costa, Lana, Poar, Coflari, Violer, Cristini, Rautazzi, Rueda, Vallette, Case nuove, Seppi, Rщ, Giordani, Bozzi, Stock, Grisuela, Fait, Cornichel. Pi— alcuni nomi non piщ usati. Maso Adam, Cloma, Bianco, Zucat, Praia, Gabrieli, Laghi, Mendol. Originariamente i soli possessi dei ruffredani erano proprio alcuni di questi masi , il terreno attorno e qualche porzione di bosco in montagna. L'espansione successiva del nucleo abitativo diede l'avvio alle secolari controversie con la Comunitа confinante di Cavareno. Attraverso diversi avvenimenti il ricorso del 1556, l'arbitrato 1749, l'accordo di divisione 1853, si giunse agli inizi di questo secolo senza una soluzione conclusiva della disputa. Durante l'epoca fascista il Comune di Ruffrè assieme con Ronzone, Sarnonico e Seio, fu aggregato al Comune di Cavareno al quale resta conglobato fino al 1952. Dopo aver riacquistato la propria sede municipale vengono risolte definitivamente le controversie ancora esistenti.

Il Comune è inoltre costituito da due ulteriori nuclei abitativi che si sono formati in tempi diversi, come risposta a diverse prospettive turistiche. Il primo di antica origine e passato splendore è il Passo della Mendola, celebre centro turistico nato alla fine dello scorso secolo e sorto sulle proprietа dell'antico Maso osteria è attualmente
caratterizzato da un nucleo alberghiero.
Il secondo di recente costruzione, prende il nome di Villini dell'alpe, è formato da numerose villette immerse nel bosco e sorge intorno alle localitа denominate Pozza del Miglio e Maso Rueda. Entrambi sono diventati parte integrante del territorio e della vita comunale.

TITOLO I

IL COMUNE

ART. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

Il Comune di Ruffrè, ente locale autonomo, rappresenta la sua Comunitа, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Della sua autonomi si avvale per il conseguimento dei propri fini istituzionali e per lo svolgimento della propria attivitа, alla quale provvede nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione, della
Provincia Autonoma e del presente statuto.

ART. 2 - SEDE E TERRITORIO

Il Comune ha sede presso il municipio di Ruffrè.
Le adunanze degli organi elettivi comunali si svolgono nella sede comunale, salvo esigenze particolari che richiedono la riunione in altra sede idonea ed allo scopo determinata.
Il Comune è costituito dal proprio territorio catastale denominato Comune Catastale Ruffrè.
L'estensione del territorio è pari a 662 ettari e lo stesso confina con i Comuni catastali di: Cavareno, Caldaro, Seio II e Sarnonico.

ART. 3 - SEGNI DISTINTIVI

Il Comune ha un proprio stemma, quello già in uso, avente le caratteristiche ed i colori di cui in allegato al presente statuto . L'uso e la riproduzione di tale simbolo per fini non istituzionali è subordinato a specifica autorizzazione del Sindaco.

ART. 4 - FINALITA' E COMPITI

Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi interpretando anche i problemi e le esigenze dell'intera popolazione dimorante; promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, morale, economico e culturale, ispirandosi
ai valori ed ai principi generali della Costituzione Italiana;

- persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, garantendo la partecipazione dei cittadini singoli o associati alle scelte politico -amministrative;
- tutela i valori delle risorse ambientali, naturali, storiche, culturali e religiose presenti nel proprio territorio per garantire una migliore qualit… della vita;
- concorre alla salvaguardia dell'ambiente e alla riduzione dell'inquinamento per assicurare l'uso delle risorse alle generazioni sicure;
- attiva tutte le funzioni amministrative per favorire lo sviluppo economico nei vari settori con particolare riferimento alla propensione turistica del proprio territo rio;
- sostiene le attivitа ed iniziative del volontariato e delle libere associazioni formalmente costituite;
- realizza le proprie finalitа adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, coordinandole con gli altri Comuni, Consorzi, ed altri Enti territoriali;
- concorre, anche attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione, per lo sviluppo economico, sociale, culturale, e democratico;
- l'attivitа amministrativa è improntata a criteri di economicitа, efficacia, trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, imparzialitа e responsabilitа;
- promuove la solidarietа della comunitа locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione piщ svantaggiate, anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi o strutture ad esse specialmente rivolti.

TITOLO IIш

ORGANI ELETTIVI

ART. 5 - ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE
Gli organi elettivi del Comune sono il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

CAPO Iш
IL CONSIGLIO

ART. 6 - RUOLO E COMPETENZE
- Il Consiglio Comunale è composto da quindici Consiglieri eletti, rappresenta la comunitа locale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali, quale organo di governo ed indirizzo, nonchè di controllo politico - amministrativo.
- esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla Legge Regionale e le altre previste nell'ambito della legge dallo Statuto.
- stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, ed esercita su tutte le attivitа del Comune il controllo politico - amministrativo affinchè l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti
fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalitа stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
- il Consiglio pur altresì esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessitа in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attivitа comunali.

ART. 7 CONSIGLIERI COMUNALI

I Consiglieri comunali rappresentano la comunitа alla quale costantemente rispondono, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertа di opinione e di voto e sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio comunale.

Hanno il diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio e di presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di
risoluzione.

Hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dal Segretario comunale copie di atti e di documenti che risultano necessari all'espletamento del loro mandato, in esenzione di spesa.

Hanno l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e i dati ricevuti, nei casi determinati dalla legge, dal regolamento o dall'Amministrazione.
Il Consigliere che per motivi personali abbia interessi ad una deliberazione, deve astenersi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione stessa. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono
presentate dal Consigliere medesimo al rispettivo Consiglio Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surrogazione, che deve avvenire entro quindici giorni dalla data di presentazione delle
dimissioni.

I consiglieri Comunali decadono dalla carica nei casi e con le modalitа previste dalla legge.
Ai consiglieri spetta una indennitа di presenza determinata nel 40% della misura massima stabilita dalla legge.

ART. 8 - SESSIONI E CONVOCAZIONI

Il regolamento stabilisce modalitа e termini per la convocazione del Consiglio.
L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti. E' convocato d'urgenza in seduta ordinaria per l'esercizio delle sue funzioni e per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto. Nel caso di richiesta di convocazione straordinaria da parte di un quinto di Consiglieri, il Sindaco convoca il Consiglio comunale entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
E' convocato d'urgenza nei modi e nei termini previsti dal Regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi relativi rilevanti e indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
E' regolarmente costituito con la presenza di oltre con la presenza di oltre metа dei Consiglieri comunali assegnati. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali secondo la Legge o il Regolamento, esse debbono essere no pubbliche. Ove, per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno o con altro ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di sette consiglieri comunali ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti no compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alla seduta di prima convocazione. Alla seduta del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Societа per Azioni, Consorzi, Commissioni, nonchè dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

ART. 9 -DELIBERAZIONI DELLE PROPOSTE

L'iniziative delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, stabilite dal Regolamento, spetta alla Giunta, al Sindaco e a ciascun consigliere. Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui la legge prescrive espressamente la maggioranza degli aventi diritto o altre maggioranze qualificate. Al fine della determinazione della maggioranza si computano fra i votanti gli astenuti, non si computano invece coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese.
Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla Legge e dal Regolamento.
In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

ART. 10 - GRUPPI CONSILIARI

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare.
Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a costui sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare. Ciascun Gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo
Gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. Il Regolamento definisce le altre competenze dei Gruppi Consiliari, le norme per la loro formazione, per il loro funzionamento ed i mezzi di cui dispongono per esercitare le loro funzioni.
Il Sindaco, in funzione di Presidente della adunanze consiliari, puт indire la conferenza dei Capi gruppo per consultazioni e per la programmazione delle riunioni del Consiglio Comunale.

CAPO IIш IL SINDACO

ART. 11 - RUOLO E COMPETENZA

Il Sindaco capo dell'Amministrazione comunale rappresenta il Comune e la Comunitа, promuove le iniziative e gli interventi piщ idonei per realizzare le finalitа istituzionali del Comune.
Convoca e presiede il Consiglio comunale, la Giunta ed eventuali commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Promuove iniziative per assicurare che, uffici, servizi e istituzioni, svolgano le loro attivitа secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio in coerenza con gli indirizzi attivi espressi dalla Giunta. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle
liti. Quando lo richiedano ragioni particolari pu•, sentita la Giunta, incaricare uno o piщ Consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attivitа e servizi.
In caso di assenza o impedimento, purchè comunicati, il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a Lui attribuite dalla Legge e dallo Statuto dal Vicesindaco, nominato dal Sindaco.
Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vicesindaco scegliendoli fra i consiglieri eletti e ne da comunicazione al Consiglo nella prima seduta successiva alla elezione.
Nel caso di contemporanea documentata assenza od impedimento del Sindaco o del Vicesindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore piщ anziano di etа. Presiede le commissioni di gara nel caso in cui il Segretario comunale intervenga nelle stesse quale Ufficiale rogante.
Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Sottoscrive le convenzioni amministrative con altre Amministrazioni con i privati aventi ad oggetto i servizi e le funzioni comunali. Emana gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, che la Legge, lo Statuto, o i Regolamenti non attribuiscono alla competenza della Giunta, del Segretario e dei dirigenti. Rilascia gli attestati di notorietа pubblica. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, ivi compresa la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.
Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla Legge e sovrintende ai sevizi di competenza statale attribuiti al Comune
Il Sindaco puт, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma puт delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il
Comune nei Consorzi o altri enti e societа ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.
Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attivitа degli assessori, distribuendo tra essi le attivitа istruttorie sulla base del programma. Invita gli Assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.

CAPO IIIш LA GIUNTA COMUNALE

ART. 12 - GIUNTA COMUNALE

La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune. Essa opera per l'attuazione del programma, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di sua competenza. Essa è composta dal Sindaco che la presiede, e da quattro Assessori.
Il Sindaco nomina gli Assessori. tra cui il Vicesindaco scegliendoli fra i Consiglieri eletti. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti al Sindaco, al Segretario o ad altri funzionari.

ART. 13 - ELEZIONI DEL SINDACO

Il Sindaco viene eletto secondo le modalitа previste dalla vigente normativa in materia.

ART. 14 - FUNZIONAMENTO

La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalitа stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio.
La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metа dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.
Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto il Segretario comunale, che vi puт prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilitа e su richiesta del Sindaco e degli Assessori interessati in merito a tutti gli argomenti. Il sindaco puт revocare uno o piщ Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 15 - ASSESSORI

Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestа collegiale della Giunta. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attivitа affidato alla loro responsabilitа.
Esercitano, per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilit… le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonchè ai servizi di competenza statale, se legalmente previste nell'ambito di aree e settori di attivitа specificatamente definiti.

ART. 16 MOZIONE DI SFIDUCIA

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non
prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un Commissario.

TITOLO VIш

LA PARTECIPAZIONE

ART. 29 - PARTECIPAZIONE

. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini e dei residenti all'attivitа dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialitа e la trasparenza Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative ed in particolare le associazioni
rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei disabili, nonchЉ le associazioni culturali, educative, di istruzione e sportive, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'ente.
L'amministrazione puт prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunitа locale, di formazioni sociali, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.
Al fine di promuovere la partecipazione democratica di cittadini e di residenti, nonchè di valorizzare le autonome forme associative e cooperative il Comune prevede e disciplina:
- assemblee pubbliche;
- comitati di studio consultivi;
- ricerche e sondaggi;
- convenzioni;
- consigli comunali aperti;
- incontri con la popolazione promossi dal Sindaco;
- rapporti con agenzie culturali, religiose, economiche, turistiche presenti nel territorio;
- comitati a partecipazione di organismi senza fini di lucro o di associazione di rappresentanza e tutela di particolari categorie.

ART. 30 - ISTANZE E PETIZIONI

Ogni residente nel Comune puт inviare agli organi comunali istanze o petizioni relative agli oggetti di competenza dell'organo interpellato.
L'organo interpellato risponde alle istanze o petizioni nei modi e tempi stabiliti dal regolamento e comunque fino a compiuta disciplina della materia, entro trenta giorni dal ricevimento delle singole richieste.

ART. 31 - CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM

Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale.
Con il referendum sono chiamati a votare gli elettori per il Consiglio comunale.
non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, nè su materie che sono state soggetto di consultazione referendaria nell'anno precedente.
Anche in assenza di richieste, il referendum pu• essere disposto dal Consiglio comunale
Possono richiedere il referendum il 20% (venti percento) degli elettori per il Consiglio comunale.
Il regolamento disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalitа organizzative della consultazione.
Il referendum è indetto entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta ed Љ valido se vi avrа partecipato oltre il 50 % degli aventi diritto.
Spetta al Consiglio comunale pronunciarsi sulla ammissibilitа dei referendum.

ART. 32 - PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Gli elettori nel Comune, in numero di almeno dieci possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque. Il Sindaco trasmette le proposte, entro 30 giorni dalla
presentazione, all'organo competente, corredandole del parere del Segretario e dai responsabili dei servizi interessati, nonchЉ dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria. L'organo competente, o se si tratti del Consiglio la commissione consigliare, sente i rappresentanti dei proponenti entro quindici giorni dalla trasmissione della proposta. Qualora tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti, nel perseguimento del pubblico interesse, siano raggiunte intese sul contenuto del provvedimento cui si riferisce la proposta, di esse Љ dato atto in apposito verbale .
Gli uffici comunali collaborano coni proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali che su quelli formali e procedurali.

ART. 33 - DIFENSORE CIVICO

Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'ente e della sua efficacia, puт essere istituito il Difensore Civico, il quale svolge il ruolo di garante dell'imparzialitа e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale e, su denuncia degli interessati, sulla base di notizie pervenute o di propria iniziativa,l si attiva per accertare e se possibile, eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. Opera in piena indipendenza gerarchica rispetto ad altro organi del Comune.
Questo Istituto viene attivato mediante convenzione con il Difensore Civico operante nel territorio della Provincia Autonoma di Trento ai sensi della disciplina relativa. All'atto dell'insediamento il Difensore Civico presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato, le leggi della Regione Trentino alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento, lo Statuto del Comune di RuffrЉ e di adempiere le mie funzioni al solo scopo di perseguire il pubblico bene". La convenzione con il Difensore Civico Provinciale è stipulata dal Sindaco previa deliberazione della Giunta.
Essa prevede l'assunzione da parte del Difensore civico degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, nonchЉ la determinazione del compenso spettantegli.
L'incaricato assume le funzioni di Difensore Civico del Comune con il giuramento da pronunciarsi secondo la formula stabilita al quinto comma del presente articolo.

TITOLO VIIш

ART. 34 - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

Il termine massimo entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento è di sessanta giorni a decorrere dal ricevimento della domanda salvi i casi in cui un diverso termine è fissato dalla Legge o dai Regolamenti. Il Consiglio comunale determina con regolamento:
a) in quali casi il termine puт essere prorogato, sospeso o interrotto, e con quali modalitа.
b) l'unitа organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento;
c) i criteri per l'individuazione del responsabile dell'istruttoria;
d) le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per servizi, forniture o opere pubbliche, alle concessioni edilizie, alle licenze commerciali, alle autorizzazioni amministrative e ad analoghi provvedimenti, quando esse non siano giа computamente disposte dalla
legge.

ART. 35 - TERMINE DEL PROCEDIMENTO

Il termine di cui all'art. 34 Iш paragrafo, è portato a conoscenza del pubblico mediante apposti avvisi negli uffici cui il pubblico accede per la richiesta del provvedimento.

ART. 36 - TRATTAZIONE DELLE PRATICHE

Il Segretario Comunale cura l'istruttoria del procedimento, in modo che esso si svolga con tempestivitа ed efficacia.
Eventuali richieste di documentazione integrativa sono rivolte al destinatario con un atto in cui sono rilevate tutte le carenze di documentazione riscontrate.

ART. 37 - PARTICOLARI FORME DI PUBBLICITA'

Il segretario Comunale assicura che siano posti a disposizione, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:
- lo Statuto
- i Regolamenti
- il Bilancio Pluriennale
- il Bilancio di previsione annuale
- i Piani Urbanistici
- tutti gli atti di pianificazione e programmazione del Comune
- ogni atto generale deliberato dal Consiglio comunale
- ogni altro atto di particolare interesse per la Comunitа.

 

ART. 38 - ACCESSO DEI CITTADINI

Chiunque vi abbia interesse puт accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende, enti, istituzioni da esso dipendenti.
Sulla domanda di visone si provvede. nell'orario e con le modalitа stabilite, immediatamente. Al rilascio delle copie si provvede con sollecitudine, nel limite della disponibilitа di mezzi.
Il regolamento disciplina le modalitа per la presentazione delle domande di accesso, per l'accesso per il rilascio di copie e per il pagamento del somme dovute, in modo che sia assicurata l'immediatezza dell'accesso e la massima semplicitа delle procedure, senza aggravi di tempo, di attivitа e di spesa per i richiedenti. Il Segretario comunale o il diverso funzionario indicato dal regolamento oppone, nei casi previsti dalla legge, il rifiuto, la limitazione e il differimento dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro 15 giorni.

 

TITOLO VIIIш

ART. 39 - CRITERI GENERALI

La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e transitorie, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica. Il Comune esercita la potestа impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo i criteri di giustizia e ne perseguimento dei fini statutari. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma,secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessitа sociale il Comune puт tenere conto della capacit… contributiva degli utenti.

ART. 40 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle Leggi e dello Statuto , sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi dritto. Il Comune delibera nei termini di Legge i bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalitа, veridicitа, integritа specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico. Il bilancio è redatto in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi. Esso è corredato da una relazione previsionale e programmatica.
Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.
Al Conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati.
Il conto consuntivo e la relazione di cui al comma precedente sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno ternata giorni prima del termine fissato dalla Legge per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo.

ART. 41 - REVISIONE ECONOMICA

Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei Conti a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Revisore dei Conti collabora con il Consiglio Comunale esercitando la vigilanza sulla regolaritа contabile e finanziaria della gestione, segnalando eventuali irregolaritа.
Per l'esercizio della sua finzione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, mediante apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

 

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE

ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Lo Statuto Comunale, adottato ai sensi della legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino alto Adige.
I vigenti regolamenti comunali, manterranno la loro efficacia sino all'adozione degli strumenti normativi previsti dal presente statuto.

 

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