Comunicazione di ospitalità o di cessione di immobili a cittadini stranieri

Il fatto di ospitare uno straniero o apolide o di cedere allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato deve essere comunicato entro 48 ore al Sindaco, Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.
Data:

24/02/2022

Argomenti

Tipologia di documento

  • Modulistica

Descrizione

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

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Date

Data di inizio validità/efficacia

24/02/2022

Data di inizio pubblicazione

24/02/2022

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 17/10/2024 10:53

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